DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE 27 febbraio 2018, n. 16
Approvazione del regolamento di organizzazione del
Consiglio provinciale
(b.u. 15 marzo 2018, n. 11, suppl. n. 5)
Art.
1
Ambito di applicazione
1. Questo regolamento disciplina l'organizzazione degli
uffici del Consiglio provinciale, nell'ambito dell'autonomia organizzativa,
funzionale e contabile riconosciuta al Consiglio dallo Statuto speciale, dalle
leggi e dal regolamento interno del Consiglio.
Art.
2
Principi e finalità
1. L’organizzazione degli uffici del Consiglio provinciale è
ispirata al principio della distinzione tra funzioni d'indirizzo
politico-amministrativo e funzioni di direzione amministrativa e di gestione e
ai modelli organizzativi delle assemblee parlamentari, al fine di assicurare il
supporto necessario al migliore esercizio delle funzioni legislative, di
indirizzo e controllo del Consiglio provinciale.
2. In particolare, l’organizzazione degli uffici è
finalizzata a:
a) operare una chiara suddivisione delle competenze e
responsabilità tra il livello politico e quello amministrativo, nonché tra i
livelli dirigenziali;
b) sviluppare l’efficienza delle strutture di supporto alle
funzioni legislative, d’indirizzo, di rappresentanza, di informazione e
amministrative, di competenza del Consiglio;
c) promuovere lo sviluppo delle competenze e valorizzare la
professionalità dei dirigenti e del personale;
d) migliorare l'efficienza e la qualità dell’attività
amministrativa e aumentare le capacità di innovazione e di flessibilità
organizzativa in relazione al ruolo e all’evoluzione del Consiglio provinciale;
e) garantire la trasparenza dell'attività amministrativa e
istituzionale;
f) migliorare l'efficacia dell'informazione e della
comunicazione istituzionale inerente all'attività del Consiglio provinciale.
Art. 3
Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa del Consiglio si articola in:
a) segreteria generale;
b) servizi;
c) uffici.
2. Costituiscono supporti funzionali il gabinetto della
presidenza, le segreterie particolari del Presidente e del Vicepresidente del
Consiglio, nonché l'attività di stampa, informazione e comunicazione.
3. Presso il Consiglio provinciale è inoltre incardinata la
struttura di supporto dell'attività del difensore civico, organizzata in un
ufficio a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative
agli uffici del Consiglio. Le relative funzioni sono indicate nel regolamento
sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico.
4. Il difensore civico sovrintende al personale assegnato
all'ufficio provvedendo alla relativa direzione gerarchica, funzionale ed
organizzativa; in caso di assenza o impedimento provvede il funzionario
preposto all'ufficio del difensore civico.
Art. 4
Segreteria generale
1. La segreteria generale opera alle dirette dipendenze del
segretario generale e lo assiste nell'adempimento delle relative funzioni.
2. Riceve e protocolla la corrispondenza in arrivo, con la
sola eccezione di quella personale o riservata alla presidenza, spedisce quella
in partenza di competenza e provvede a smistare copia della corrispondenza ai
servizi di competenza.
3. Svolge le funzioni e i compiti attribuiti alla segreteria
del Consiglio dalle leggi e dai regolamenti.
Art.
5
Segretario generale
1. Il segretario generale dirige e coordina l'attività della
segreteria generale del Consiglio provinciale. Nell’esercizio delle funzioni di
vertice dell’amministrazione, sovrintende l’azione dei servizi del Consiglio
provinciale con compiti di raccordo con gli organi di indirizzo politico e con
poteri di coordinamento dell’attività amministrativa.
2. Il segretario generale:
a) fornisce gli elementi richiesti dal Presidente del
Consiglio e dall’ufficio di presidenza per definire gli indirizzi generali ai
quali deve fare riferimento l’azione della struttura organizzativa del Consiglio;
b) cura l’attuazione degli indirizzi generali definiti dal
Presidente del Consiglio e dall'ufficio di presidenza e il perseguimento degli
obiettivi approvati dall’ufficio di presidenza, coordinando l’attività dei
servizi nel rispetto delle competenze e delle funzioni spettanti ai rispettivi
dirigenti, assicurando l'unità di indirizzo dell'amministrazione consiliare;
c) supporta il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle
funzioni istituzionali, amministrative, di programmazione e lo assiste nei
rapporti con le altre istituzioni;
d) cura i rapporti con le strutture della Giunta
provinciale, degli altri organi istituzionali provinciali, regionali e statali,
degli enti pubblici a carattere statale e sovranazionale;
e) assiste alle sedute dell'ufficio di presidenza del quale
è segretario, e può intervenire alle riunioni della conferenza dei capigruppo,
della conferenza dei presidenti di commissione e degli altri organi del
Consiglio;
f) adotta - previa istruttoria delle strutture competenti -
gli atti che comportano spese relative all’attività degli organismi autonomi
incardinati presso il Consiglio, nel rispetto di quanto previsto dalle
rispettive leggi istitutive;
g) definisce gli obiettivi annuali dei dirigenti e concorre
alla valutazione dei dirigenti secondo le modalità previste dalla metodologia
di valutazione approvata dall’ufficio di presidenza;
h) adotta nei confronti del personale assegnato alla
segreteria generale gli atti di competenza del dirigente di servizio;
i) dispone l’assegnazione e la mobilità del personale tra
le strutture, sentiti i dirigenti e i dipendenti interessati e con il supporto
della struttura competente in materia di personale;
j) coordina, rapportandosi con la struttura competente,
l’attribuzione alle strutture del Consiglio dei trattamenti economici accessori
del personale assegnato;
k) risolve, in collaborazione con i dirigenti dei servizi,
eventuali problemi connessi ai rapporti interfunzionali interni ed esterni agli
stessi;
l) sovrintende alla tenuta del protocollo, alla gestione
dei flussi documentali e degli archivi nonché alla conservazione dei documenti;
m) adotta gli atti a rilevanza esterna che non rientrano
nella competenza degli organi politici, fatti salvi quelli che, per
disposizione di legge o di regolamento o per delega del medesimo segretario
generale, sono attribuiti alla competenza dei dirigenti;
n) esercita tutte le altre funzioni attribuite dalla legge
alla figura apicale dell'amministrazione.
3. Il segretario generale può, con proprio provvedimento,
delegare ad uno dei dirigenti talune delle proprie attribuzioni.
Art.
6
Servizi del Consiglio
1. I servizi sono unità organizzative di livello dirigenziale
preposte allo svolgimento e coordinamento di attività omogenee, individuate per
ambiti di competenza, e dispongono di piena autonomia gestionale e
organizzativa nel perseguimento degli indirizzi generali e degli obiettivi
assegnati dagli organi sovraordinati.
2. Nell'ambito della struttura organizzativa del Consiglio
sono individuati i seguenti servizi:
a) servizio assistenza aula e organi assembleari;
b) servizio legislativo;
c) servizio amministrazione.
3. A ciascun servizio è preposto un dirigente.
Art. 7
Servizio assistenza aula e organi assembleari
1. II servizio assistenza aula e organi assembleari:
a) supporta l'attività del Presidente e della conferenza dei
presidenti dei gruppi nella programmazione dei lavori;
b) gestisce l'organizzazione dei lavori e il coordinamento
delle attività degli organi assembleari;
c) provvede agli adempimenti preparatori e conseguenti alle
sedute degli organi assembleari;
d) presta assistenza di natura giuridica, procedurale e
organizzativa nei lavori dell'aula, delle conferenze, delle commissioni e loro
articolazioni;
e) assiste il Presidente nelle sedute di organismi di
cooperazione transfrontaliera;
f) istruisce i disegni di legge e le proposte di
provvedimenti durante le fasi d’esame delle commissioni e dell'aula;
g) cura la redazione definitiva dei testi licenziati dalle
commissioni e dall'assemblea, le attività collegate al loro inserimento nelle
banche dati e alla loro promulgazione;
h) gestisce le attività necessarie all’inserimento nelle
banche dati delle informazioni concernenti i lavori delle commissioni e
l'attività istituzionale dell'assemblea e dei consiglieri e alla pubblicazione
sul sito istituzionale delle convocazioni degli organi assembleari;
i) provvede agli adempimenti sulla convalida degli eletti,
alla verifica dello stato giuridico dei consiglieri e degli incarichi ricoperti
dagli stessi al fine della pubblicazione dei relativi dati sul sito
istituzionale;
j) segue i procedimenti concernenti le nomine e le
designazioni di competenza del Consiglio provinciale o dei suoi organi, curando
lo sviluppo e l'aggiornamento delle relative banche dati e la pubblicazione sul
sito istituzionale;
k) monitora, coordinandosi con le altre strutture
competenti, le attività di competenza del Consiglio relative alla
partecipazione, alla formazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea
e alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei
progetti di atti dell'Unione europea;
l) organizza momenti informativi, in attuazione di
specifiche disposizioni regolamentari, a favore dei consiglieri;
m) predispone le relazioni statistiche relative all'attività
istituzionale del Consiglio e dei consiglieri;
n) adotta gli atti che comportano spese relative
all’attività del servizio.
Art.
8
Servizio legislativo
1. Il servizio legislativo:
a) presta consulenza sulle questioni giuridiche,
amministrative e istituzionali agli organi consiliari, ai consiglieri e alle
strutture del Consiglio;
b) svolge studi e ricerche sulle materie che interessano il
Consiglio provinciale e sulle sue attività, se del caso coordinandosi con le
altre strutture, anche predisponendo documenti in materia e assicurandone la
diffusione;
c) presta consulenza e assistenza legale sulle questioni che
possono dar luogo a contenzioso, a favore degli organi consiliari, delle strutture
amministrative consiliari e, previa autorizzazione del Presidente del
Consiglio, dei consiglieri. Assicura la difesa in giudizio del Consiglio e dei
suoi organi e segue il contenzioso, curando gli eventuali collegamenti con i
legali esterni;
d) cura i servizi di documentazione, effettuando ricerche
bibliografiche e raccogliendo testi e documenti d'interesse provinciale anche a
vantaggio degli organi consiliari, dei consiglieri, delle strutture del
Consiglio;
e) provvede agli adempimenti finalizzati alla corretta
formulazione dei progetti di legge, curandone l'istruttoria fino
all'assegnazione alle commissioni;
f) cura l'istruttoria relativa alla presentazione dei
disegni di legge d'iniziativa popolare, anche assistendo i presentatori nella
loro predisposizione, in base alla normativa provinciale in materia;
g) istruisce le richieste di referendum e assicura la
segreteria della commissione per il referendum;
h) provvede all'istruttoria relativa alla presentazione
delle petizioni;
i) realizza raccolte e banche dati sulla normativa
provinciale, con particolare riguardo al codice provinciale e alla
documentazione connessa, alla giurisprudenza e agli atti amministrativi
generali che riguardano le leggi provinciali, i regolamenti provinciali, le
fonti statali dell'autonomia;
j) provvede all'istruttoria degli atti di controllo e
d'indirizzo politico e all'aggiornamento della relativa banca dati, anche
coordinandosi con le altre strutture, e cura gli adempimenti relativi alla loro
attuazione, esclusa l'assistenza in seno agli organi collegiali;
k) svolge gli adempimenti relativi all'analisi e alla
valutazione sull'impatto delle norme, sulla loro attuazione, sui loro effetti,
anche assicurando la segreteria degli organismi consiliari che se ne occupano;
l) cura gli adempimenti relativi alle conferenze
d'informazione;
m) mantiene i collegamenti con le analoghe strutture dello
Stato e delle regioni, curando i rapporti con l'osservatorio legislativo
interregionale presso la conferenza dei presidenti dei consigli regionali;
n) adotta gli atti che comportano spese relative
all’attività del servizio.
Art.
9
Servizio amministrazione
1. Il servizio amministrazione:
a) predispone il bilancio di previsione pluriennale, la
relativa relazione accompagnatoria e la nota integrativa; provvede al
riaccertamento dei residui, alla predisposizione dell'assestamento e degli atti
necessari per le variazioni di bilancio;
b) provvede alla gestione economico-finanziaria del
Consiglio nonché alla gestione amministrativa ed economico-finanziaria degli
organismi autonomi incardinati presso il Consiglio provinciale, fornisce
assistenza per gli aspetti economico-finanziari, controlla la regolarità contabile
e la legalità della spesa e l'utilizzo delle risorse, e vigila sul servizio di
tesoreria;
c) adotta gli atti relativi alla gestione delle spese
riferite alle strutture consiliari concernenti le attività di competenza del
servizio;
d) redige il rendiconto generale ai fini della dimostrazione
dei risultati della gestione e cura i rapporti con la corte dei conti;
e) gestisce la fiscalità del Consiglio e predispone le
relative certificazioni e dichiarazioni;
f) corrisponde il trattamento economico ai consiglieri
provinciali, limitatamente agli interventi posti a carico del Consiglio
provinciale, e cura gli adempimenti relativi all'amministrazione dei gruppi
consiliari;
g) gestisce il servizio di cassa dell'attività economale;
h) cura gli affari concernenti l'ordinamento del personale e
l'organizzazione degli uffici;
i) provvede all'assetto giuridico e alla gestione
amministrativa del personale e cura la tenuta, la gestione e l'aggiornamento
della dotazione organica;
j) provvede alla trattazione degli affari relativi
all'assetto economico, stipendiale e previdenziale dei dipendenti, con i
conseguenti adempimenti contributivi e fiscali;
k) svolge le attività relative alle procedure concorsuali,
alle assunzioni, agli incarichi e alla mobilità del personale;
l) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali e la
stesura dei contratti di lavoro, degli accordi decentrati e dei verbali di
concertazione del Consiglio;
m) cura l'attività di formazione e aggiornamento del
personale;
n) provvede alla gestione del patrimonio immobiliare e
mobiliare del Consiglio e dei beni assegnati in uso allo stesso, curandone la
manutenzione, l'inventario e vigilando sul corretto utilizzo dei beni da parte
dei consegnatari;
o) gestisce, anche attraverso sistemi telematici, le procedure
di appalto e di affidamento di lavori, servizi e forniture;
p) provvede alla predisposizione degli atti contrattuali e
agli adempimenti concernenti la stipulazione dei contratti e cura la gestione e
il controllo dei contratti inerenti il patrimonio;
q) cura gli adempimenti e gli interventi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
r) collabora, coordinandosi con gli altri settori e
strutture, agli adempimenti organizzativi concernenti le visite ufficiali e le
iniziative promosse dal Consiglio provinciale;
s) cura l'aggiornamento del sito istituzionale del Consiglio
per gli ambiti di attività del servizio;
t) organizza il lavoro del personale addetto ai servizi
ausiliari, le attività di custodia e vigilanza, centralino telefonico,
stamperia, spedizione e gli altri servizi di carattere generale;
u) svolge gli adempimenti connessi alla progettazione, alla
realizzazione e allo sviluppo del sistema informativo elettronico del
Consiglio;
v) provvede, in collaborazione con le altre strutture del
Consiglio, alla rilevazione delle esigenze di natura informativa e alla
definizione delle modalità di sviluppo e ottimizzazione delle procedure
applicative e del fabbisogno di strumenti informatici;
w) promuove, pianifica ed esegue l'aggiornamento tecnologico
delle risorse informatiche e cura l'installazione e la manutenzione
dell'infrastruttura tecnologica, assicurandone l'operatività e la sicurezza;
y) coordina l'attività dei fornitori e verifica i prodotti
ed i servizi informatici offerti; forma ed assiste l'utenza nella gestione
delle applicazioni;
z) gestisce l'infrastruttura fisica di rete, amministra i
servizi di rete e di comunicazione elettronica, concorre alla definizione ed
implementazione delle politiche di sicurezza del sistema informativo;
aa) esegue analisi e studi funzionali allo sviluppo del
sistema informativo e all'acquisizione di soluzioni applicative e di
apparecchiature elettroniche.
Art. 10
Uffici
1. Con deliberazione dell'ufficio di presidenza, anche su
proposta del segretario generale e sentiti i dirigenti di servizio, i servizi
possono essere articolati in uffici, cui sono preposti i direttori.
2. Gli uffici sono individuati sulla base di criteri di
omogeneità funzionale, con riguardo a finalità operative, per fornire supporto
all'esercizio delle funzioni delle strutture dirigenziali di riferimento.
3. Per l'espletamento dei compiti attribuiti ad un servizio e
non espressamente attribuiti ai singoli uffici, il dirigente del servizio può
di volta in volta avvalersi della collaborazione dei direttori d'ufficio.
Note al testo
Le deliberazioni dell'ufficio di presidenza del
consiglio provinciale 16 novembre 1990, n. 90 (modificata dalle deliberazioni 6
agosto 1996, n. 71, 10 febbraio 1997, n. 12, 27 novembre 2000, n. 76 e 20
gennaio 2004, n. 3; quest'ultima deliberazione è stata modificata, a sua volta,
dalla deliberazione 29 dicembre 2008, n. 95), 1 agosto 1991, n. 80 (modificata
dalle deliberazioni 6 aprile 1993, n. 31 e 6 agosto 1996, n. 71), 20 gennaio
2004, n. 4 (modificativa delle deliberazioni 1 agosto 1991, n. 82 e 27 novembre
2000, n. 76) e 29 dicembre 2020, n. 81, in attuazione di quest'articolo, hanno
istituito sette uffici, che si aggiungono a quello previsto dall'art. 3, comma
3 della presente deliberazione.
Art.
11
Incarichi speciali
1. Al personale con qualifica di direttore, con deliberazione
dell'ufficio di presidenza, anche su proposta del segretario generale e sentiti
i dirigenti di servizio, possono essere affidati incarichi speciali di
elaborazione, con compiti di amministrazione attiva, consultiva e di studio e
ricerca ad alto contenuto professionale, attività ispettive e di controllo
oppure attività di natura tecnico-professionale.
Art. 12
Gabinetto della presidenza
1. Il gabinetto della presidenza costituisce supporto
funzionale nello svolgimento dell'attività istituzionale e di rappresentanza
del Presidente.
2. Il gabinetto:
a) provvede, coordinandosi con gli altri settori e
strutture, agli adempimenti organizzativi concernenti le attività e le
iniziative della presidenza;
b) cura i rapporti e le visite ufficiali della presidenza;
c) cura il cerimoniale;
d) coordina l'uso degli spazi espositivi della sede del
Consiglio e cura l'istruttoria per la concessione dell'utilizzo della sala
dell'Aurora e della sala Depero;
e) adotta gli atti che comportano spese relative alle
attività e alle iniziative della presidenza; in caso di assenza o impedimento del
capo di gabinetto, gli atti possono essere adottati dal segretario generale.
Note al testo
La lettera e) del comma 2 è stata così modificata
dall'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'ufficio di
presidenza del Consiglio provinciale 19 novembre 2020, n. 70.
Art. 13
Segreterie particolari del Presidente e del
Vicepresidente
1. Le rispettive segreterie particolari assistono il
Presidente e il Vicepresidente, nell'espletamento della loro attività politica.
Art. 14
Attività di stampa, informazione e comunicazione
1. Il supporto funzionale dell'attività di stampa,
informazione e comunicazione:
a) svolge i compiti connessi all'informazione sull'attività
del Consiglio provinciale e degli altri organi consiliari, curando la
diffusione delle relative informazioni con l'utilizzo di mezzi appropriati;
b) cura l'immagine esterna del Consiglio provinciale e della
sua attività secondo gli indirizzi della presidenza;
c) intrattiene i necessari rapporti con gli organi di
informazione;
d) promuove iniziative per diffondere la massima conoscenza
delle istituzioni autonomistiche anche mediante accesso alle strutture del
Consiglio;
e) provvede alla raccolta, catalogazione e conservazione del
materiale e della documentazione di fonte giornalistica di interesse
consiliare;
f) adotta gli atti che comportano spese relative alle
attività di stampa, informazione e comunicazione.
2. La responsabilità dell'attività di stampa, informazione e
comunicazione è affidata ad un giornalista caporedattore. Questo incarico è
attribuito dall'ufficio di presidenza a tempo determinato e per una durata non
superiore ai cinque anni. L'incarico può essere rinnovato alla scadenza.
3. La direzione del periodico consiliare è attribuita ad un
giornalista caporedattore che ne risponde direttamente al Presidente del
Consiglio. Questo incarico è affidato dall'ufficio di presidenza.
Art.
15
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti deliberazioni dell'ufficio di
presidenza del Consiglio provinciale:
a) 24 aprile 1987, n. 22
(Regolamento di organizzazione del Consiglio);
b) 2 giugno 1989, n. 41;
c) 6 novembre 1989, n. 78;
d) 6 dicembre 1989, n. 91;
e) 30 marzo 1990, n. 37;
f) 16 novembre 1990, n. 88;
g) 8 aprile 1991, n. 33;
h) 1 agosto 1991, n. 79;
i) 19 giugno 1992, n. 74;
j) 6 aprile 1993, n. 30;
k) 6 agosto 1996, n. 72;
l) 20 settembre 1996, n. 89;
m) 10 marzo 1997, n. 26;
n) 19 gennaio 2006, n. 1;
o) 18 maggio 2009, n. 38.
Art. 16
Entrata in vigore e disposizione transitoria
1. Questo regolamento entra in vigore il primo giorno del
mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
2. L'articolo 5, comma 2, lettera f), l'articolo 7, comma 1,
lettera n), l'articolo 8, comma 1, lettera n), l'articolo 9, comma 1, lettera
c), l'articolo 12, comma 2, lettera e), e l'articolo 14, comma 1, lettera f),
si applicano a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari consiliari in materia di contabilità approvate dopo
l'approvazione del presente regolamento.